LA COMPETENZA AD APPROVARE IL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DOPO L’ABROGAZIONE DELLA L.R. 31/1980…

L’Osservatore Dairaghese vuole parlare del “Piano per il Diritto allo Studio” che in questi ultimi giorni è l’argomento più sentito tra i cittadini dairaghesi e gli organi amministrativi comunali. Per quasi quarant’anni gli amministratori hanno approvato nei propri consigli comunali il “Piano per il Diritto allo Studio”. E’ uno strumento di programmazione particolarmente importante che consente di raccogliere in un unico documento tutti gli impegni assunti dall’ente locale nei confronti degli istituti scolastici del proprio territorio, attraverso cui è possibile approvare nel mese di luglio interventi che andranno a pesare sul successivo esercizio di bilancio.

Succede che l’Amministrazione Rolfi, quando siamo giunti quasi alla fine di novembre non ha ancora inserito nell’agenda dei lavori la discussione di questo importante documento. In risposta alla interrogazione presentata in Consiglio comunale dalle minoranze sull’argomento, l’amministrazione Rolfi risponde che: essendo stata abrogata la normativa che lo prevedeva, non è obbligatorio nè deve seguire una tempistica stabilita. L’Assessore di competenza ha effettuato più incontri con il dirigente scolastico e con le docenti responsabili dei plessi e da nessuno sono stati sottolineati disagi. Prova ne è che i servizi scolastici sono tutti avviati regolarmente, sono stati acquistati e posizionati arredi per la scuola primaria, alcuni progetti integrativi alla didattica sono già iniziati ed altri inizieranno a breve.

Riportiamo di seguito l’intervento dell’avvocato Fabrizio Bosio riguardo l’argomento che stiamo trattando:

“La legge di Semplificazione 2017 di Regione Lombardia (la L.R. n. 15/2017) ha aperto uno scenario di incertezza, disponendo l’abrogazione della precedente normativa che costituiva il fondamento dei piani per il diritto allo studio (la L.R. n. 31/1980) senza dare ulteriori indicazioni. Ciò ha determinato poca chiarezza negli amministratori e nei funzionari di comuni lombardi in ordine alle modalità con cui si sarebbe dovuto procedere sia all’approvazione formale dei piani che alla loro redazione materiale. E’ evidente quanto questo strumento sia irrinunciabile: la programmazione delle scuole si sviluppa durante il periodo estivo e gli stessi servizi scolastici vengono definiti nelle tariffe e nelle modalità di esecuzione ben prima che possa essere approvato il bilancio previsionale. Molti dei costi di competenza dei comuni e legati all’attuazione al diritto allo studio ricadono infatti sull’esercizio di bilancio successivo a quello in cui si avvia l’anno scolastico e la loro definizione in tempi più tardi e senza l’organicità che li ha connaturati in questi anni rappresenterebbe sicuramente un grande disagio per famiglie e istituti scolastici. Basta pensare al servizio mensa le cui tariffe sono stabilite prima dell’anno scolastico, ma che ricadono in gran parte sull’esercizio di bilancio successivo (in particolare sui mesi che vanno da gennaio a giugno)

In particolare molti amministratori si chiedevano se la competenza ad approvare i piani con l’abrogazione della L.R. 31/1980 fosse da considerarsi ancora in capo al Consiglio comunale o se fosse trasferita alla Giunta comunale.

Ritengo che esistano una serie di elementi che sostengano in modo più efficace la prima tesi, quella secondo cui l’atto formale di adozione del piano non possa essere che una delibera di Consiglio.

In prima istanza va ricordato che Regione Lombardia ha trasmesso in data 21.11.2018 una nota (prot. E1.2018.0534582) inviata ad ANCI Lombardia e sottoscritta da dirigente Paolo Diana. In tale documento si stabilisce che: “Alla luce di tale normativa ogni Comune può dotarsi, nella propria autonomia, di uno strumento di programmazione degli interventi per l’esercizio del diritto allo studio, come avveniva già in vigenza della citata L.R. n. 41/1980, con l’unica precisazione che non sussiste più l’obbligo di trasmettere detto piano alla Regione”.

Da parte di Regione Lombardia quindi – specificato il venir meno di ogni obbligo di trasmissione – non viene data una indicazione precisa di quale sia l’organo competente a esaminare e approvare il piano. Non solo, si riconosce ai comuni la facoltà (e non più il dovere) di predisporre uno strumento di programmazione della cui indubbia utilità si ha già avuto modo di parlare. Nonostante l’apparente mancanza di una indicazione chiara, la circolare indirizzata ad ANCI contiene un’informazione preziosa, cioè quella secondo cui gli interventi sostitutivi di quanto previsto dalla L.R. n. 31/1980 sono “STRUMENTI PROGRAMMATORI”.

Ciò risulta significativo perchè se è vero che il Testo Unico degli Enti Locali stabilisce che ogni atto non espressamente demandato al Consiglio debba ritenersi di competenza della Giunta comunale (apparentemente avvallando la tesi che sia quest’organo a doversi occupare del Piano per il Diritto allo Studio), è altrettanto vero che l’art. 42 da due indicazioni dirimenti.

(i) La prima è contenuta nella lettera b) secondo cui al Consiglio è riconosciuta competenza sui: “programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”. Essendo il Piano per il Diritto allo Studio per definizione – lo dice la stessa circolare regionale – uno strumento di programmazione spettante a questa assemblea la sua approvazione.

(ii) In secondo luogo viene ulteriormente specificato alla lettera i) che la competenza del Consiglio è relativa anche a spese che impegnino il Comune per gli esercizi successivi, come gli interventi e i servizi che vengono erogati in attuazione al Piano per il Diritto allo Studio.

Alla luce di questo quadro normativo ritengo che sia indiscutibile la competenza del Consiglio comunale ad esaminare e approvare il Piano per il Diritto allo Studio, non mancando di aggiungere delle note che – benchè non legate ad argomentazioni di natura giuridica – ritengo comune rilevanti da considerare in un contesto come quello degli enti locali.

. La prima è il coinvolgimento. Un percorso consiliare per forza di cose implica un maggiore coinvolgimento tanto della maggioranza quanto della minoranza che ha l’opportunità di poter intervenire nel processo decisionale e contribuire con il proprio punto di vista in modo ben maggiore della possibilità che avrebbe con un atto di Giunta.

. La seconda considerazione riguarda la rilevanza di questo tema in una Comunità. Credo che al netto dell’argomentazione in punta di diritto e dell’opportunità di un coinvolgimento del Consiglio nel suo complesso, offrire l’opportunità di un dibattito pubblico sul rapporto tra Amministrazione Locale e mondo della Scuola sia fondamentale. Un settore così strategico deve essere sottoposto all’attenzione della stampa, dei cittadini interessati e più in generale della Società che deve (o quantomeno dovrebbe) interessarsi in modo importante di quali sono le risorse e i servizi messi a disposizione delle famiglie e dei giovani.

In definitiva ritengo che siano evidenti le ragioni giuridiche, organizzative e politiche che nel quadro normativo determinato dall’abrogazione della L.R. n. 31/1980 sanciscano la competenza del Consiglio comunale a esaminare e approvare il Piano per il Diritto allo Studio o gli strumenti programmatori che lo sostituiscano.

L’Osservatore Dairaghese si rende conto che l’articolo è un pò lungo, ma pensiamo di avere fatto chiarezza. Il comportamento di una Amministrazione comunale come quella dairaghese che continua con questa chiusura nei confronti dei cittadini e delle minoranze che siedono in Consiglio comunale è definibile come “Oligarchico”, un potere detenuto da un gruppo ristretto tendenzialmente chiuso, omogeneo e stabile, che lo esercita nel proprio interesse.

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