Archivio mensile:ottobre 2020

TARI…IL RISPARMIO FANTASMA…

Nel 2018 anche Dairago aderì alla raccolta con i bidoni muniti di microchip forniti da Aemme linea ambiente. Tutto ciò avrebbe dovuto portare sia ad un risparmio per le famiglie in termini di tassa, sia in termini di rispetto dell’ambiente dovuto alla notevole diminuzione di rifiuti indifferenziati a vantaggio di quelli destinati alla differenziazione e dunque al riciclo.

Questo sistema prende il nome di Tariffa Puntuale che sarebbe il nuovo sistema di calcolo della tassa rifiuti basato sulla rilevazione della reale quantità di rifiuti indifferenziati che ciascun cittadino produce.

L’Amministrazione comunale di Dairago e l’Aemme ci dissero:

“Non ci sarà più il sacco nero!!! Esso verrà sostituito con un bidone dotato di microchip da ritirare nelle date indicate con i giorni di raccolta”

Ed ecco l’inghippo: IL MICROCHIP NON SARA’ INIZIALMENTE ATTIVO!!! (sperimentazione)

Ora dopo l’arrivo nelle nostre case della Tari, abbiamo avuto l’amara conferma che la lettura del microchip NON E’ MAI STATA ATTIVA e visti i risultati pensiamo che non lo sarà mai!!!

Probabilmente tutto è stato uno “specchietto per le allodole” con lo scopo da una parte “lodevole” di disincentivare comportamenti scorretti ed incivili e dall’altra “meno lodevole” di giustificare l’appalto dei bidoni.

Forti del lato positivo e della promessa di questa tariffa puntuale, i cittadini dairaghesi hanno ricevuto in questi giorni la Tari con la sorpresa dell’importo uguale a quello dell’anno precedente, nonostante il rispetto delle normative dettate dall’Amministrazione comunale e da Aemme.

Abbiamo chiesto lumi al Comune: la risposta dell’Amministrazione dairaghese è stata:

” Visto che la raccolta del secco con il bidone a chip non è andata a buon fine, si è deciso di lasciare la Tari con le tariffe dell’anno prima”.

AVETE CAPITO BENE???

Ora vorremmo chiedere al Sindaco Rolfi ed Aemme:

  1. PERCHE’ LA RACCOLTA NON E’ ANDATA A BUON FINE? COSA SIGNIFICA?
  2. PER CHI NON E’ ANDATA A BUON FINE?
  3. I CITTADINI NON HANNO IL DIRITTO DI CHIEDERE UNA SPIEGAZIONE PLAUSIBILE AL SINDACO ROLFI ED A AEMME SU CIO’ CHE E’ ACCADUTO?

E NOI PURTROPPO PAGHIAMO!!!

SARA' BELLO VIVERE A DAIRAGO...DOPO IL 2021...

CENTRO SPORTIVO DI VIA CARDUCCI…ABUSO DI PROROGHE…

Come nella classica tradizione delle amministrazioni comunali di sinistra, anche quella dairaghese non poteva smentirsi; l’interpretazione delle leggi viene fatta ” AD PERSONAM” secondo le esigenze del momento.

Ci riferiamo alla sconcertante vicenda del centro sportivo di via Carducci a Dairago.

I FATTI IN BREVE:

Nell’anno 2016 scade la Convenzione stipulata tra il Comune di Dairago e l’Associazione Tennis Club Dairago.

Nell’anno 2019 scade la Convenzione stipulata tra il Comune di Dairago e l’Associazione US Dairaghese Calcio.

L’Amministrazione Rolfi procede con varie proroghe tecniche e con un tentativo di gara per appaltare il centro sportivo naufragato miseramente.

MORALE:

Siamo arrivatI a ottobre 2020 e la situazione è la seguente:

L’Associazione Tennis Club Dairago continua l’attività sportiva presso il centro senza Convenzione e senza proroghe, diciamo a parer nostro in modo irregolare.

L’Associazione US Dairaghese Calcio, dopo circa cento anni di vita, ha chiuso l’attività presso il centro sportivo trasferendosi fuori dal paese.

La SCONCERTANTE risposta data dal Sindaco Rolfi via mail al gruppo di minoranza ” Miglioriamo Dairago ” riguardo l’Interrogazione proposta in Consiglio comunale riguardante le proroghe concesse alle convenzioni già in essere per il centro sportivo di via Carducci è stata la seguente:

“Le proroghe, oggetto della presente interrogazione, hanno carattere meramente tecnico e sono state adottate in base a quanto previsto dalla normativa sugli appalti (D.Lgs 50/2016 art. 106), al fine di permettere alla società Tennis Club di Dairago e all’Us Dairaghese Calcio di poter proseguire nell’attività sportiva attraverso utilizzo dei rispettivi spazi del campo sportivo di via Carducci dati loro in concessione. Tali proroghe tecniche consentono la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento della nuova procedura per l’affidamento di tutto il centro sportivo ad un unico soggetto gestore.

Inoltre nella proroga tecnica concessa alla società Tennis Club di Dairago del 3 agosto 2018 veniva espressa la volontà dell’amministrazione comunale di uniformare la scadenza temporale di validità delle concessioni all’epoca in essere, al fine di addivenire ad una procedura per l’affidamento di tutto il campo sportivo.

Il regime di proroga potrà protrarsi fino all’affidamento del campo sportivo ad un unico soggetto gestore”

Questo è il testo della risposta che abbiamo voluto riportare integralmente.

L’Osservatore Dairaghese ha voluto controllare se le affermazioni del Sindaco fossero esatte e abbiamo avuto delle sgradite sorprese.

Per prima cosa facciamo chiarezza tra “proroga contrattuale” e “proroga tecnica“.

La proroga è definita “contrattuale” ogni qualvolta che la possibilità di prolungare la durata dell’appalto è prevista direttamente nel bando di gara e nel contratto.

Nel testo della Convenzione tra il Comune di Dairago e l’Associazione Tennis Club Dairago all’Art. 1 comma 3 si legge: “E’ escluso il tacito rinnovo”

Ben diversa è invece la proroga “tecnica”, la quale può essere utilizzata per una sola volta quando il contratto viene prolungato – per un breve lasso di tempo – al solo fine di garantire la continuità della prestazione essenziale nelle more di espletamento di una nuova gara, che deve essere bandita prima dell’originaria scadenza contrattuale. Ma se il contratto è già scaduto e quindi non più efficace (come nel nostro caso), non è possibile dare corso a una proroga tecnica della durata in quanto la durata, intesa come validità, è già venuta meno.

Ora andiamo a controllare cosa dice il Decreto 50/2016 all’articolo 106 comma 11 riportato nella risposta alla interrogazione dal Sindaco Rolfi:

” La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L’Osservatore Dairaghese riscontra che nel comma è precisato che la possibilità di proroga deve essere prevista nel bando e nei documenti di gara, oltre a specificare che il contratto deve essere in corso e non scaduto come nel nostro caso.

Riportiamo ora uno stralcio della Delibera n.882 del 25 settembre 2019 dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che a nostro parere chiarisce bene la situazione:

…” In linea generale l’uso improprio di proroghe contrattuali, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, configura una violazione delle disposizioni vigenti in materia di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, in quanto la proroga costituisce un rimedio eccezionale. In tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcun spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara (Cons. di Stato n.3391/2008). La proroga, come soluzione di carattere eccezionale in caso di effettiva necessità di assicurare il servizio, deve mantenere carattere di temporaneità esclusivamente al fine di assicurare il servizio nelle more di reperimento di un nuovo contraente.

L’Autorità sul tema ha espresso il proprio orientamento per ciò che concerne la cosiddetta “proroga tecnica”, (cfr. Delibere nn. 6/2013 e 1/2014, Comunicato del Presidente del 04.11.2015, sull’utilizzo improprio delle proroghe/rinnovi di contratti pubblici) e della consolidata giurisprudenza, che ammettono la proroga tecnica solo in via del tutto eccezionale, poiché costituisce una violazione dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, enunciati nel previgente codice dei contratti al comma 1 dell’art. 2 (oggi art. 30 del D.Lgs 50/2016), riconducendo la proroga ad “una prassi amministrativa, in via del tutto eccezionale, in considerazione della necessità – riscontrata e adeguatamente ponderata nella circostanza concreta – di evitare un blocco dell’azione amministrativa, ma tenendo presente che essa, in generale, comporta una compressione dei principi di libera concorrenza.

Il ripetuto uso della proroga è causato prima di tutto dalla mancata programmazione nell’acquisto di beni e servizi, che dovrebbe garantire il regolare e tempestivo avvicendamento degli affidatari. L’Assenza di questa attività moltiplica le emergenze, in cui la proroga tecnica viene presentata ancora prima che abbia inizio il vero e proprio affidamento del servizio. La proroga abbandona e tradisce la sua unica funzione di essere, uno strumento di transizione per qualche mese di ritardo determinato da fatti IMPREVEDIBILI, per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura e diventa un ammortizzatore pluriennale di inefficienze di programmazione.

…Considerato quanto sopra, si ritiene non conforme alle previsioni normative l’utilizzo reiterato dello strumento della proroga…”

A VOI TIRARE LE VOSTRE CONCLUSIONI!!

Art. 23 della legge n.62/2005

D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. art. 106 comma 11

D.Lgs 12 aprile 2006 n.163

T.A.R Lombardia Brescia sez. II 7 aprile 2015 n.490

T.A.R. Toscana Firenze sez. II 4 giugno 2015 n.859

T.A.R. Sardegna sez. 6 marzo 2012 n.242

T.A.R. Sardegna Cagliari n.00755/2014

Consiglio di Stato sez. III 01521/2017

ANAC Delibera 557 del 31 maggio 2017

D.Lgs 163/2006

Art. 23 della L. n.62/2005