Adeguamento antincendio nelle scuole.
27/05/2016 – In vigore le norme per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 12 maggio 2016, attuativo del decreto “L’istruzione riparte” (DL 104/2013 convertito nella Legge 128/2013).
La norma fissa le scadenze per l’adeguamento, differenziate in base all’eta’ della scuola.
Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto appena pubblicato (26 agosto 2016), le scuole esistenti devono attuare le misure di cui ai punti 7.0 – 8 – 9.2 – 10 – 12 – del DM 26 agosto 1992. In altre parole devono:
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Adeguare l’impianto elettrico ai criteri stabiliti dalla Legge 86/1968.
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Dotarsi di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo.
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Installare estintori portatili.
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Applicare la segnaletica di sicurezza.
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Effettuare controlli periodici degli impianti e dei presidi installati.
Entro 6 mesi (26 ottobre 2016) le scuole gia’ esistenti al momento dell’entrata in vigore del DM 18 dicembre 1975, devono attuare i punti 2.4 – 3.1 – 5 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 0 – 6.4 – 6.5 – 6.6 – 7.1 – 9.1 – 9.3, quindi:
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Separare i locali adibiti all’attivita’ scolastica da quelli ad uso diverso.
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Utilizzare materiali con resistenza al fuoco adatta in base agli ambienti, come stabilito dal DM 26 giugno 1984.
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Regolare la larghezza delle uscite per ogni piano e l’affollamento massimo consentito per aula.
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Definire gli spazi adibiti alle esercitazioni, a deposito, alle attivita’ parascolastiche (auditorium, aule magne), ad autorimesse e ai servizi logistici.
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Adeguare gli impianti di produzione del calore.
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Dotarsi di idranti e impianti fissi di rilevazione e estinzione degli incendi.
Dopo gli adeguamenti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, deve essere presentata la Segnalazione certificata di inizio attivita’ (Scia).